Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. F del TUIR (D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917)
Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente. Per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive è necessario che tali prestazioni siano garantite alla “generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti”.
Si tratta della messa a disposizione di beni e servizi, che il TUIR non include nella nozione di retribuzione imponibile, a carattere previdenziale/assicurativo, sociale/ricreativo/sanitario, educativo/formativo.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 ha chiarito che rientra nel perimetro applicativo della norma l’offerta di corsi di lingua, di informatica, musica, teatro, danza.
L’agevolazione fiscale vale anche quando i predetti servizi o opere vengano destinati non solo alla fruizione del dipendente, ma anche dei suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 conferma che non è necessario che i familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, fruitori dei servizi, siano fiscalmente a carico del lavoratore, né che gli stessi convivano con il dipendente.