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Approfondimenti sul Welfare Aziendale

La piattaforma consentirà alle cooperative associate ad UN.I.COOP. di attivare piani di welfare aziendale sulla base di una approfondita analisi dei fabbisogni dei lavoratori condotta attraverso la rilevazione telematica dei loro fabbisogni.
I datori di lavoro potranno garantire ai lavoratori l’erogazione delle prestazioni convenzionate in piattaforma (rectius le prestazioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. F del TUIR), attraverso l’utilizzo di un documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto); in caso di prestazioni di cui all’art. 51, comma 2, lett. f-bis, f-ter del TUIR) è ammesso anche il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione.
Per piani di welfare aziendale si intende l’insieme di iniziative e servizi che le aziende, per atto unilaterale o per accordo con le rappresentanze sindacali, mettono a disposizione dei propri lavoratori e dei loro familiari per soddisfare alcuni bisogni di carattere extra lavorativo.
L’attivazione dei piani di welfare aziendale consente alle aziende non solo di massimizzare il valore netto delle buste paga grazie al sostanziale azzeramento del prelievo fiscale sui beni e servizi che vengono riconosciuti ai lavoratori, ma anche di valorizzare il valore convertito in servizi rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato per analoghe prestazioni.

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Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. F del TUIR (D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917)

Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente. Per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive è necessario che tali prestazioni siano garantite alla “generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti”.
Si tratta della messa a disposizione di beni e servizi, che il TUIR non include nella nozione di retribuzione imponibile, a carattere previdenziale/assicurativo, sociale/ricreativo/sanitario, educativo/formativo.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 ha chiarito che rientra nel perimetro applicativo della norma l’offerta di corsi di lingua, di informatica, musica, teatro, danza.
L’agevolazione fiscale vale anche quando i predetti servizi o opere vengano destinati non solo alla fruizione del dipendente, ma anche dei suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 conferma che non è necessario che i familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, fruitori dei servizi, siano fiscalmente a carico del lavoratore, né che gli stessi convivano con il dipendente.

Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. F-bis del TUIR

La riscrittura della lettera f-bis), comma 2 dell’articolo 51 del TUIR estende l’esenzione Irpef a somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti (o categorie di dipendenti) per la fruizione e la frequenza da parte dei familiari indicati all’articolo 12 del TUIR, anche non fiscalmente a carico, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Con la risoluzione 326 del 1997, l’Agenzia delle Entrate ha esteso il concetto di “borse di studio” a qualsiasi somma corrisposta (rimborsata) al dipendente con finalità di istruzione (es. libri di testo, corsi di lingua, rette scolastiche/universitarie ecc..).

Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. F-ter del TUIR

Si tratta di somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, di servizi per assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
I seguenti servizi potranno essere erogati dal datore di lavoro ricorrendo ai voucher (che il datore potrà spendere presso i fornitori convenzionati in piattaforma), nonché attraverso la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese già sostenute:
- Servizi di assistenza ai familiari anziani (che hanno compiuto 75 anni) o non autosufficienti (non in grado di compiere atti della vita quotidiana attestati da certificazione medica, anche temporanea) quali badante, rette casa di riposo, servizi domiciliari, centri diurni ecc.

Riferimento normativo: Art. 51, comma 2, lett. F-quater del TUIR

Si tratta di contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o il rischio di gravi patologie.




CONSULENZA ALLE IMPRESE PER UN WELFARE ALLARGATO AL TERRITORIO/COMUNITA’

Le aziende iscritte alla piattaforma avranno la possibilità di individuarne altre, a livello territoriale, con cui attivare piani di welfare interaziendale sulla base di comuni fabbisogni provenienti dalla popolazione dipendente. L’attivazione di un piano di welfare aziendale territoriale rappresenta un fattore di sviluppo e di innovazione sociale, oltre che uno strumento economicamente più vantaggioso per le aziende che lo adottano. Da non sottovalutare l’importanza del welfare territoriale quale leva finanziaria per potenziare la didattica integrativa e per programmare progetti di inclusione/integrazione sociale a favore dei soggetti deboli, in collaborazione con gli enti pubblici.

SERVIZI A 360 GRADI

L’assistenza riguarderà la programmazione e co-progettazione delle misure da attuare sulla base della profilazione dei fabbisogni della popolazione dipendente, la scelta delle priorità e degli strumenti da utilizzare (dalla fattibilità tecnica alla strategia più appropriata), le trattative sindacali per la contrattazione aziendale di II livello, il monitoraggio costante del piano di welfare e la selezione dei partner esterni per i servizi di welfare aziendale.